8

Apr

Referendum 8 e 9 giugno, uno riguarda la Sicurezza sul lavoro: il nodo del quorum.

In base a quanto deciso dal Governo il 19 marzo 2025, l’8 e il 9 giugno gli italiani saranno chiamati ad esprimersi su cinque referendum. La decisione completa l’intervento confermativo della Corte costituzionale che, con una serie di sentenze del 7 febbraio scorso, ha dichiarato l’ammissibilità delle relative richieste ai sensi dell’art. 75 del Costituzione. Occorre tenere conto che, perché i referendum abrogativi siano considerati validi, dovrà andare a votare almeno il 50% più uno del corpo elettorale. Il Governo ha deciso di non legare l’appuntamento referendario a quello previsto per il primo turno delle amministrative per alcune regioni (25 e 26 maggio) se non parzialmente (l’8 e il 9 maggio infatti sono previsti i ballottaggi).

Per il sindacato la sfida più importante è, intanto, il superamento del quorum. “Non votare è lasciare che siano altri a decidere della tua vita. Il lavoro – ha detto Francesca Re David, che nella segreteria nazionale della Cgil ha la delega per la Sicurezza sul lavoro – non è solo numeri: dietro ogni contratto c’è una persona, una famiglia. Con questi referendum vogliamo rimettere al centro le persone. Il voto è la nostra arma per cambiare le cose. Usatelo”.

Uno dei cinque quesiti referendari riguarda la Sicurezza sul lavoro, e chiede l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, in tema di “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”, di cui al D.Lgs 81/2008, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici”. La norma vigente come è scritta stabilisce la responsabilità solidale dell’imprenditore committente con l’appaltatore e con ciascuno dei subappaltatori “per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)”. L’imprenditore committente, per contro, non è responsabile in solido per i “danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici” (art. 26, comma 4, secondo periodo, del citato D.Lgs. 81 del 2008). Il referendum abrogativo mira ad eliminare la limitazione della responsabilità solidale, mediante la soppressione dell’intero secondo periodo, che tale limitazione ha disposto. Pertanto, il committente, in caso di esito favorevole del referendum, sarebbe responsabile e dovrebbe risarcire i danni subìti dal lavoratore anche se derivanti da rischi specifici dell’appaltatore o subappaltatore. Gli altri referendum riguardano: Contratto a tempo determinato, Licenziamenti individuali, Tutele per i lavoratori delle piccole imprese, Concessione della cittadinanza italiana ai migranti.