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Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza, la Corte di cassazione ribadisce la natura sindacale dell’incarico

Importante sentenza della Corte di Cassazione (sez. Lavoro/23850 del 5 settembre 2024) sulla figura del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza. I giudici hanno dichiarato illegittima la sanzione disciplinare (sospensione di dieci giorni dalla prestazione lavorativa e dallo stipendio) inflitta da un’azienda a un dipendente per le sue dichiarazioni ai media in materia di incidenti sul lavoro. L’elemento interessante della sentenza è che, oltre a ribadire la centralità dell’articolo 39 della Costituzione, sulla libertà di organizzazione sindacale, l’attività del RLS debba essere equiparata a quella di un rappresentante sindacale. Si tratta di un pronunciamento che ripropone una annosa questione sulla natura ‘collaborativa’ oppure ‘oppositiva’ di RLS.
La Corte di cassazione ci fa capire che il fatto di rappresentare i lavoratori in seguito ad un atto di elezione pone questa figura nell’ambito dell’organizzazione sindacale e che quindi la sua tutela deve essere garantita in tutto e per tutto, come per le altre figure sindacali. Quindi, pur essendo come lavoratore vincolato alla subordinazione è, in quanto rappresentante sindacale, libero nell’esercizio delle sue funzioni.
In più la Corte di Cassazione ha ravvisato nel profilo delle dichiarazioni rese ai media dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza caratteristiche “nei limiti della continenza e riconducibili al diritto di critica”; tali limiti vengono superati solo con l’attribuzione all’impresa datoriale o a suoi dirigenti di qualità apertamente disonorevoli e di riferimenti denigratori non provati.
I giudici di legittimità non hanno mancato, inoltre, di evidenziare che, ricomprendendo il ruolo di RLS nell’area dei soggetti tutelati come i lavoratori sindacalisti quali portatori di interessi collettivi, “la manifestazione di solidarietà ad altri lavoratori con generale valenza politico-sindacale rientra nell’ambito del diritto di critica e del diritto di manifestazione del pensiero costituzionalmente tutelati”.