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Piattaforme di lavoro elevabili, le indicazioni del Ministero del Lavoro

Con la circolare n. 7 del 12.09.2024 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato alcune indicazioni in materia di prevenzione dei rischi determinati dall’utilizzo delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE). Il testo si sofferma sugli aspetti connessi alla progettazione, alla costruzione, alla verifica e all’utilizzo in sicurezza delle macchine.

L’analisi dei dati raccolti dal Coordinamento tecnico Interregionale del Dicastero, che ha visto anche la partecipazione dell’Inail, ha evidenziato che l’alto tasso di infortuni registrato è riferibile nello specifico caso a cedimenti strutturali (fenomeni di fatica, imbozzamento e non corretta esecuzione delle saldature) che si sono presentati su macchine installate su veicolo con meno di 10 anni di vita ovvero con meno di 10 anni di vita dalla loro prima messa in servizio; per cui gli aspetti connessi alla progettazione e fabbricazione sembrano risultare rilevanti nella determinazione dell’evento incidentale.

Inoltre, il Ministero ha indicato anche le zone e i componenti delle piattaforme dove più frequentemente si sono riscontrati cedimenti strutturali. Si tratta di zone di articolazione e rotazione della piattaforma di lavoro, bracci articolati e telescopici, zone con rinforzi locali (es. fazzoletti), torretta porta ralla, stabilizzatori, cilindri di sollevamento o di estensione dei bracci.

Il Ministero richiama l’attenzione sulla necessità di mantenere costantemente sotto osservazione e documentare l’effettivo stato di conservazione della macchina mediante le attività, sia ordinarie, sia straordinarie, di controllo e manutenzione, effettuate da personale delle ditte utilizzatrici e di verifica periodica di tali attrezzature, effettuate sia da soggetti pubblici (ASL/ARPA, INAIL), sia da soggetti pubblici e privati abilitati.

In coerenza con la logica preventiva, il Ministero ha raccomandato all’autorità vigilante e ai soggetti privati abilitati alle verifiche periodiche, di porre scrupolosa attenzione all’esame dello stato di conservazione della macchina, supportando tale valutazione con le evidenze del registro di controllo. La regolarità di tale documento non esclude la necessità di sospendere l’attività di verifica periodica per far eseguire ulteriori controlli e approfondimenti tecnici in considerazione dell’effettivo stato di manutenzione e conservazione.

Tali attività sono parte essenziale di un processo finalizzato a mantenere le condizioni di sicurezza durante l’intero ciclo di vita delle macchine. La circolare ribadisce l’importanza e la necessità di conservazione, tra le altre cose, della seguente documentazione:

  1. comunicazione di messa in servizio;
  2. scheda tecnica o certificato di prima verifica periodica/omologazione;
  3. istruzioni del fabbricante fornite a corredo dell’attrezzatura;
  4. verbali di verifica periodica;
  5. registro di controllo nel quale devono essere riportati tutti i controlli e le manutenzioni condotte, secondo quanto previsto dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, ivi compresi gli esiti di eventuali indagini approfondite;
  6. esito dell’indagine supplementare di cui al D.I. 11 aprile 2011.