È partita come da programma, non senza evidenti zoppìe (l’autocertificazione disposta all’ultimo momento per ovviare a un possibile corto circuito digitale nel click day), critiche e polemiche varie, la patente a crediti nel settore dell’edilizia.
Dal primo ottobre poco meno di un milione di aziende del settore edile saranno tenute ad esibirla per poter accedere ai cantieri.
Per molti addetti ai lavori è un primo passo per una qualificazione del settore, per altri è solo l’ennesimo orpello burocratico che torna sempre utile nelle prese di posizione a seguito degli incidenti sul lavoro.
C’è poi chi ne sottolinea l’inconsistenza senza i necessari adeguamenti nei controlli e nelle procedure giudiziali. E, infine, per altri ancora mancano capitoli importanti, come quello che riguarda gli appalti e i subappalti, che rappresentano il vero punto debole della filiera per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro.
L’impresa con più unità produttive può ottenere la patente a punti per lavorare nei cantieri solo se i datori di lavoro di tutti gli stabilimenti hanno redatto il Documento di valutazione dei rischi e designato l’RSPP.
Lo chiarisce l’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) che il 4 ottobre 2024 ha pubblicato sul proprio sito istituzionale le prime FAQ sulla patente a punti, fornendo importanti precisazioni sui contenuti della circolare n. 4/2024. L’Ispettorato precisa che fino all’entrata in vigore del futuro accordo Stato-Regioni in materia di formazione, per ora ancora in bozza, l’impresa, per ottenere la patente dovrà dichiarare di aver adempiuto agli obblighi formativi, tenendo conto della normativa vigente alla data di presentazione della dichiarazione.
Nei primi sette mesi del 2024 rispetto allo spesso periodo del 2023 le denunce di infortunio nel settore delle costruzioni sono aumentate di 2.825 unità.
Se tra gennaio e luglio dell’anno scorso gli infortuni hanno interessato 18.727 persone, quest’anno sono saliti a 21.552 (+15,1 per cento). I numeri, quindi, parlano da soli.
La prospettiva, come sottolinea Alessandro Genovese, segretario della Fillea-Cgil, di “avere in dotazione un pacchetto di punti abbastanza alto associato alla possibilità, remota, di perderli”, non è certo confortante.
Quasi tutti gli addetti ai lavori, a partire dall’Ance, mettono in evidenza che il vero nodo è a monte. “Dobbiamo fare un grande sforzo – dice Federica Brancaccio, presidente dell’Ance – per consolidare la formazione e la cultura della prevenzione”.
Per la Cgia di Mestre, è proprio della fase preventiva il rafforzamento dei controlli. “Con questo nuovo strumento difficilmente si riuscirà a ridurre drasticamente l’elevato numero di infortuni e di morti bianche che, purtroppo, caratterizzano il settore delle costruzioni – si legge in un comunicato -. Per contrastare queste tragedie bisognerebbe aumentare sensibilmente il numero dei controlli ed eseguirli con più efficacia. L’attività ispettiva, infatti, dovrebbe privilegiare i profili sostanziali di sicurezza e di salute nei cantieri, anziché soffermarsi, come spesso accade oggi, sugli aspetti formali privi di alcuna valenza preventiva”.
Daniele Cirioli su “Italia Oggi” fa notare che pesando i criteri di attribuzione emanati dal ministero del Lavoro nell’apposita circolare uscita pochi giorni fa, si arriva alla conclusione che gli incrementi di punteggio potranno essere realizzati solo dalle grandi imprese: anni di anzianità dell’impresa, investimenti in attrezzature tecnologiche, in formazione e prevenzione e alla dimensione della forza lavoro.
Un altro ‘baco’ è stato scovato da Raffaele Guariniello, che evidenzia alcuni problemi applicativi della legge, relativamente alle condizioni che devono verificarsi affinché possa essere rilasciata la patente. “Tra queste – spiega – l’adempimento da parte dei lavoratori autonomi degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 81 del 2008. Peccato che all’articolo 21 il decreto 81 dica che i lavoratori autonomi hanno la facoltà di formarsi. E allora, come si fa a condizionare in questo caso la patente a punti all’adempimento degli obblighi formativi? Altro esempio, la condizione basata sul possesso del Documento di valutazione dei rischi da parte dell’azienda. E il caso in cui è posseduto ma elaborato male?”.
A far discutere, sottolinea Ugo Ettore Di Stefano, Senior partner e responsabile del Dipartimento Privacy & Corporate Compliance di Lexellentè, “probabilmente solo la sperimentazione sul campo potrà aiutare a correggere le eventuali distorsioni e a far sì che non vengano aggirate le norme, per esempio mediante operazioni societarie”. “Resta da dire che le imprese probabilmente non hanno ancora pienamente compreso – aggiunge – l’impatto di questa normativa sugli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro. Le nuove regole non valgono infatti per le sole imprese edili, ma per tutte le imprese e anche i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri, ad esclusione delle prestazioni intellettuali come ad esempio ingegneri, architetti, etc.”.