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Intervista a Nunzio Leone. “L’accordo sulla formazione in sede di CSR è un importante caposaldo sulla sicurezza sul lavoro”.

Sul nuovo schema, frutto dell’accordo in Conferenza Stato-Regioni, a proposito della formazione abbiamo raccolto il parere di Nunzio Leone, componente il Comitato Tecnico scientifico di Assidal.

L’accordo in sede di Conferenza Stato Regioni sulla formazione è stato un passaggio tanto atteso che finalmente si concretizza. Un primo commento?
Ricorderemo nei prossimi anni la data del 17 aprile 2025, giornata in cui la CSR (Conferenza Stato-Regioni) ha sancito l’Accordo idoneo a definire quanto previsto all’art. 37, co. 2 del TUS (d.lgs. 81/08) di cui alla l.215/21 (di conversione del d.l. Luana) che definisce durata, contenuti minimi e modalità della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’Accordo costituisce un caposaldo, rappresenta un passo significativo verso l’armonizzazione e l’aggiornamento della formazione obbligatoria per le figure chiave del sistema di prevenzione aziendale, i lavoratori, i preposti, i dirigenti e la novità lungamente attesa: i datori di lavoro.
L’Accordo adottato in CSR abrogherà tutti i precedenti Accordi: l’Accordo Stato Regioni del 2011 relativo alla formazione dei lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro Rspp, l’Accordo Stato Regioni del 2012 relativo alla formazione degli addetti incaricati all’uso di attrezzature pericolose, l’Accordo interpretativo del 25/07/2012 e l’Accordo del 2016 relativo alla formazione degli Rspp e Aspp.

Quali le novità sostanziali introdotte?
Esordirei con la formazione dei datori di lavoro, il nuovo paradigma su cui saremo impegnati, poi la formazione dei Coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (CSP e CSE), quella per i datori di lavoro e dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri mobili e temporanei, per i soggetti operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (D.P.R. 177/2011), per gli operatori addetti all’uso di attrezzature di lavoro per cui è richiesto il ‘patentino’ (con ampliamento delle tipologie rispetto all’elenco previsto dal D.Lgs. 81/2008, art. 73 e Accordo 22/02/2012). Trattandosi di formazione obbligatoria, impegnerà tutte le aziende a adeguarsi ai nuovi obblighi, con alcune introduzioni rilevanti, come corsi dedicati a specifici ambiti di rischio. Rispetto al passato, infine, l’Accordo non indica più il termine di 60 giorni per completare la formazione dei lavoratori.

C’è da dire che sulla formazione si è fatto molto.
Viene introdotta in modo formale la possibilità della formazione in videoconferenza FAD sincrona per taluni corsi. L’Accordo introduce modalità standardizzate per la verifica finale dell’apprendimento, assicurando che i partecipanti abbiano acquisito le competenze necessarie. In tutti i corsi di formazione deve essere predisposto e archiviato un “Verbale delle verifiche finali”, su supporto cartaceo o elettronico, per il quale l’accordo indica gli elementi minimi. Viene ridotto anche il numero massimo di partecipanti al corso a livello teorico (da 35 a 30), mentre a livello pratico si conferma il rapporto 1:6. Sono previste misure per il monitoraggio dell’applicazione dell’Accordo e per il controllo delle attività formative, al fine di garantire la qualità e l’efficacia della formazione erogata.
Possiamo annotare che siamo di fronte ad  un momento davvero prezioso  per l’evoluzione culturale della prevenzione e che l’Accordo del 17 aprile 2025 costituisce un’opportunità  per una svolta nella qualità e nella coerenza del sistema formativo nazionale in materia di sicurezza, al di là dei suoi stessi contenuti, favorendo l’effettività degli obblighi formativi, la responsabilizzazione dei soggetti aziendali e l’integrazione della formazione nei sistemi organizzativi e nei modelli di gestione.
Attraverso la formazione aiuteremo la prevenzione, daremo ad essa una forma e favoriremo comportamenti virtuosi in imprese che adottando il lavoro sicuro e dignitoso. Queste potranno svolgere la loro funzione produttiva, ma anche educativa, nel senso che tutti i soggetti che compongono la struttura organizzativa delle imprese, a cominciare dai datori di lavoro, apriranno le porte alle conoscenze e alle modalità attraverso le quali evitare il rischio, che è stato valutato in sede di DVR ed allontanare le cause che generanno infortuni o malattie professionali.

È ancora presto per ragionare di modifiche, ma in quali punti si potrebbe aprire la possibilità di inserire miglioramenti?
Aspettiamo che la novità dell’Accordo CSR dispieghi i suoi effetti poi vedremo e spero che oltre ai controlli sulla legalità e sugli aspetti repressivi della vigilanza, possa fiorire il sentimento della premialità rispetto ai comportamenti virtuosi.