15

Lug

Formazione: il Ministero licenzia la bozza del nuovo Accordo Stato-Regioni

La bozza del nuovo Accordo Stato-Regioni (l’ultimo risale al 2011) accorpa e aggiorna i precedenti accordi e le normative del D.lgs. n. 81/2008, e promette di ridefinire le linee guida per la formazione obbligatoria nei luoghi di lavoro. Il testo, che è stato licenziato in maggio dal Ministero del Lavoro e classificato come ‘bozza definitiva’, ha richiesto più di due anni di gestazione.
Alcune importanti novità, a partire da una struttura formativa più articolata, certificata e mirata, con un’attenzione particolare alla specificità dei vari ruoli all’interno delle aziende, che sono in sostanza i preposti e i datori di lavoro. Per i primi, il corso passa da 8 a 12 ore e l’aggiornamento diventa biennale anziché quinquennale. Per i secondi c’è l’introduzione di un nuovo corso di 16 ore, con la facoltà di praticarle in e-learning. Modalità non prevista per quei datori di lavoro che intendono svolgere anche il ruolo di RSPP. I dirigenti vedono ridursi la durata del loro corso a 12 ore, ma con l’aggiunta di un modulo specifico per i cantieri.

Un’altra novità riguarda la formazione per chi opera in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. La durata del corso di 12 ore, con una parte teorica e una pratica, e la necessità di un’esperienza documentata per i docenti.
La formazione, nel complesso, sarà comunque sottoposta ai controlli degli organi di vigilanza, anche se per vederli operativi bisognerà aspettare un ulteriore passaggio legislativo.

Novità anche per quanto riguarda le attrezzature, che vedono l’entrata tra quelle normate di: carroponte, caricatori per la movimentazione di materiali macchina agricola raccogli-frutta.

Ci sono altre nuove indicazioni anche per quanto riguarda i soggetti formatori che devono necessariamente rientrare tra: istituzionali (ovvero le amministrazioni pubbliche), accreditati, altri soggetti (fondi interprofessionali, soggetti paritetici e associazioni sindacali). Le associazioni sindacali devono però avere certe caratteristiche strutturali come la presenza di sedi in almeno la metà delle province del territorio nazionale, la consistenza numerica degli iscritti e il numero complessivo dei Ccnl sottoscritti.
Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà predisporre il Progetto formativo, cioè il documento che descrive l’intero processo di progettazione, fin nei dettagli. Dovrà essere tenuto un registro e ogni partecipante dovrà frequentare almeno il 90% delle ore per poter essere ammesso alla verifica di apprendimento e ottenere l’attestato. Quattro le possibili modalità di erogazione: in presenza, in videoconferenza sincrona, in e-learning e in modalità mista.
In particolare, sono stati ridefiniti in modo chiaro i requisiti per i soggetti formatori accreditati, a cui si richiede come prerequisito un’esperienza documentata di almeno tre anni nella formazione in materia di salute e sicurezza. Aspetto quest’ultimo che comporterà l’adeguamento di molti centri di formazione per poter continuare ad erogare corsi in materia di salute e sicurezza e poter essere inseriti nell’elenco nazionale dei soggetti formatori.

Inoltre, a parziale deroga di questo assetto c’è da sottolineare che al fine di consentire alle aziende di svolgere la formazione direttamente verso i propri dipendenti, la bozza del nuovo accordo prevede che i datori di lavoro possono organizzare direttamente i corsi di formazione sulla sicurezza nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, rivestendo il ruolo di soggetto formatore.
Comunque, sempre la bozza prevede che, con atto successivo, e sentite le parti sociali e la Conferenza permanente Stato-Regione, potranno essere definiti i requisiti minimi dei soggetti formatori. E nello stesso atto si potrà procedere all’istituzione di un apposito elenco nazionale.

Dall’entrata in vigore del nuovo accordo, gli enti e le imprese avranno tempo 12 mesi per potersi adeguare alla normativa. In questo periodo transitorio i corsi erogati conformemente alle norme abrogate saranno comunque validi.
Secondo alcuni esperti del settore “le novità introdotte promettono di innalzare il livello di consapevolezza e preparazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Tuttavia, sarà fondamentale monitorare l’implementazione pratica di queste disposizioni per evitare che restino solo sulla carta”. È indubbio che si vada vero una maggiore modernizzazione, ma resta ora da vedere se il sistema produttivo italiano saprà cogliere appieno questa opportunità, trasformando le novità normative in reale progresso per la sicurezza dei lavoratori.

Scopri di più