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Ott

Ddl Lavoro, ora la parola passa al Senato. I punti che riguardano la sicurezza sul lavoro

La Camera dei deputati ha approvato il 9 ottobre 2024, con 158 voti favorevoli e 121 contrari, il disegno di legge di iniziativa governativa in titolo recante “Disposizioni in materia di lavoro”.

Il disegno di legge, derivante dallo stralcio di un progetto iniziale il cui esame in Commissione è iniziato il 6 dicembre 2023, è stato ampiamente modificato nel corso dell’esame parlamentare e risulta composto da 34 articoli che riguardano vari filoni del mondo del lavoro, dall’assunzione alla contribuzione, fino alla Cig e alla pratica Scuola-Lavoro. Una parte rilevante riguarda la Sicurezza sul lavoro. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.

In materia di tutela e sicurezza sul lavoro il ddl prevede:

Sorveglianza sanitaria dei lavoratori (articolo 1):

  • almeno quattro componenti della Commissione per gli interpelli abbiano un profilo professionale giuridico;
  • il Ministero della salute aggiorni l’elenco dei medici competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro in base alla verifica periodica del requisito specifico inerente all’educazione continua in medicina;
  • l’ipotesi di visita medica preventiva in fase preassuntiva costituisce una delle modalità di adempimento dell’obbligo di visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro;
  • la soppressione dell’ipotesi che la visita preassuntiva sia svolta (su scelta del datore di lavoro) dal dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale, anziché dal medico competente, e che quest’ultimo, nella prescrizione di esami ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tenga conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore al fine di evitarne la ripetizione, qualora lo ritenga compatibile con le finalità della visita preventiva;
  • l’obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni, sussista solo qualora la visita sia ritenuta necessaria dal medico competente. Qualora questi non ritenga necessario procedere alla visita, è tenuto a dichiararlo tramite il rilascio di apposito giudizio di idoneità alla ripresa della mansione specifica;
  • il differimento dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2024 del termine relativo alla conclusione, previa consultazione delle parti sociali, di un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la ridefinizione delle condizioni e delle modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcoldipendenza;
  • in via generale sia l’azienda sanitaria locale l’amministrazione competente per l’esame dei ricorsi contro i giudizi del medico competente;
  • la modifica delle condizioni alle quali è subordinato lo svolgimento di lavori in locali chiusi sotterranei o semisotterranei, tra l’altro sopprimendo la condizione della sussistenza di particolari esigenze tecniche e definendo una procedura amministrativa unica per la possibilità delle lavorazioni nei locali in oggetto;
  • l’abrogazione esplicita di alcune norme relative agli obblighi inerenti alle tessere personali di riconoscimento nei cantieri edili, in considerazione del fatto che tale disciplina è stata successivamente definita dal D.Lgs. 81 del 2008, che, con riferimento a tutte le attività svolte in regime di appalto o subappalto, a prescindere dalla sussistenza o meno di un cantiere edile, richiede che i datori di lavoro muniscano i lavoratori dipendenti delle suddette tessere e che i medesimi lavoratori, nonché i lavoratori autonomi, tengano esposte tali tessere sul luogo di lavoro;
  • la redazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di una Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché sugli interventi da adottare e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l’anno in corso, da presentare alle Camere entro il 30 aprile di ciascun anno con riferimento all’anno precedente.
  • la modifica della disciplina per la definizione dei ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (articolo 2);
  • Anche l’INAIL può recuperare le somme indebitamente versate dallo stesso Istituto successivamente al decesso dei beneficiari (articolo 3);
  • la modifica della disciplina concernente i ricorsi in materia di prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico, prevedendo che gli stessi siano decisi dalla sede INAIL che ha emesso il provvedimento ritenuto illegittimo e non più dal comitato amministratore del Fondo autonomo speciale istituito ad hoc per la gestione delle prestazioni Inail in favore dei suddetti lavoratori domestici (articolo 4);
  • dal 1° gennaio 2025, le comunicazioni di decesso trasmesse all’INPS, sono messe a disposizione dell’INAIL (articolo 5).