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Agenti chimici e cancerogeni, l’Italia inizia il percorso di adeguamento alla direttiva Ue

Arriva oltre la scadenza indicata dall’Ue (5 aprile ‘24) l’avvio dell’iter di recepimento da parte dell’Italia della direttiva 2022/431/Ue sugli agenti chimici e cancerogeni. In tempo utile, comunque, per provare ad evitare la lettera di costituzione in mora.

Per il momento il provvedimento uscito da Palazzo Chigi il 4 giugno rimanda a un successivo decreto legislativo, che avrà questi principali ambiti di intervento:

  • l’individuazione e la valutazione dei rischi;
  • l’esclusione o riduzione dell’esposizione (con la previsione di relativi valori limite);
  • le informazioni da fornire all’autorità competente;
  • le misure per i casi, prevedibili o non prevedibili, di aumento dell’esposizione;
  • l’accesso alle zone di rischio;
  • le misure igieniche e di protezione individuale;
  • l’informazione e la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti nonché la consultazione e partecipazione degli stessi;
  • la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti;
  • la conservazione della documentazione.

Inoltre, il provvedimento assicurerà la conformità al Piano europeo di lotta contro il cancro del 3 febbraio 2021, attraverso la previsione di obblighi specifici del datore di lavoro, anche in materia di formazione o informazione, e l’aggiornamento dell’attuale sistema di sorveglianza sanitaria.
L’articolo 14 della direttiva 2004/37/CE e l’allegato II trattano la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischi chimici e cancerogeni.

La direttiva (UE) 2022/431 estende l’ambito di tali norme alle sostanze tossiche per la riproduzione e modificano le medesime norme contemplando i seguenti punti:

  1. si prevede che il medico o l’autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori possa esigere di sottoporre a sorveglianza sanitaria gli altri lavoratori (esposti in modo analogo) anche nei casi di superamento di un valore limite biologico (relativo ad un lavoratore);
  2. si specifica che la sorveglianza sanitaria può comprendere il monitoraggio biologico e i relativi requisiti;
  3. si prescrive che siano notificati all’autorità responsabile tutti i casi di cancro e di effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità delle lavoratrici e dei lavoratori adulti o sullo sviluppo della loro progenie che, in conformità delle leggi o delle prassi nazionali, risultino essere stati causati dall’esposizione a un agente cancerogeno o mutageno o a una sostanza tossica per la riproduzione durante l’attività lavorativa (si amplia così l’obbligo di notifica, in precedenza posto solo con riferimento ai casi di cancro derivanti da agenti cancerogeni o mutageni).

Il cancro causa il 53 % di tutti i decessi lavoro-correlati nell’UE. Solo nel 2020 secondo stime europee, a 2,7 milioni di persone nell’Unione europea è stato diagnosticato un tumore e 1,3 milioni di persone hanno perso la vita a causa di questa malattia.

l rischio cancro è ampiamente contemplato nel Quadro strategico in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027: la Commissione intende infatti

  • aggiornare le norme dell’UE sulle sostanze pericolose per combattere il cancro, le malattie riproduttive e respiratorie;
  • sostenere le attività di sensibilizzazione sul cancro;
  • promuovere il codice europeo contro il cancro tra i lavoratori per migliorarne l’educazione sanitaria e ridurre i rischi di cancro;
  • sostenere attivamente il reinserimento, la non discriminazione e l’adeguamento delle condizioni di lavoro dei lavoratori che sono pazienti oncologici o sopravvissuti al cancro.

La Commissione sostiene che, nel quadro della strategia dell’UE in materia di sostanze chimiche sostenibili, occorre rivedere gli attuali valori limite di talune sostanze pericolose utilizzate nei settori esistenti ed emergenti, fattore importante per la prevenzione delle malattie professionali, in particolare il cancro.